Equa riparazione
La persona che ha subìto un danno a causa dell’eccessiva durata di un processo può chiedere una “equa riparazione” ai sensi della l. n. 89/2001 c.d. “legge Pinto”.
Domande frequenti dai nostri clienti sulla “Legge Pinto”
-
Cosa è?
La L. n. 89/2001, c.d. legge Pinto, ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni - non patrimoniali ed eventualmente patrimoniali - derivanti dalla irragionevole ragionevole durata del processo.
Il principio della ragionevole durata del processo è garantito dall’art. 6 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) e dall’art. 111 della nostra Costituzione quale corollario del principio del c.d. giusto processo. -
A quali processi si applica?
E’ possibile utilizzare il procedimento previsto dalla Legge Pinto per:
procedimenti civili;
procedimenti penali;
procedimenti amministrativi;
procedure fallimentari.
-
Quando la durata di un processo è irragionevole?
Il termine di ragionevole durata del processo si considera rispettato se non eccede la durata di:
o 3 anni per i procedimenti di primo grado;
o 2 anni per i procedimenti di secondo grado;
o 1 anno per il giudizio di legittimità;
o 3 anni per i procedimenti di esecuzione forzata;
o 6 anni per le procedure concorsuali. -
Quando può essere proposta la domanda?
La domanda di equa riparazione può essere proposta o entro 6 mesi dalla conclusione del relativo giudizio o in pendenza del giudizio medesimo.
-
Come viene determinato il quantum?
In presenza dei presupposti, per ogni anno di irragionevole durata viene riconosciuto, in linea di principio, un importo compreso tra Euro 400,00 (€ quattrocento/00) ed Euro 800,00 (€ ottocento/00). L’indennizzo non potrà in ogni caso mai superare il valore della causa presupposta.
Contattaci
Tel. 055 2399902
Fax. 055 7091736
Mail: segreteria@studiolegalefiloiatorre.it
Lungarno Vespucci. 18, Firenze (FI), 50123
Lunedì — Venerdì
09:00 - 13:00 ; 14:30 - 19:30